Il diritto di certificato è pari ad € 3,92. Se però l’interessato presenta richiesta di urgenza, il certificato deve essere rilasciato nello stesso giorno della richiesta ed in tal caso il diritto di certificato è raddoppiato (€ 3,92 + € 3,92 = € 7,84). Si rammenta che le attestazioni di avvenuto deposito di cui all’art. 116 – comma 3-bis c.p.p. equivalgono a certificazioni, con la conseguenza che anche per le suddette attestazioni è dovuto il diritto di certificato.
Per quanto riguarda i diritti di copia si rinvia alle tabelle di cui al file sotto riportato.
Il diritto di copia rilasciata in formato cartaceo (sia senza certificazione di conformità sia con certificazione di conformità) è triplicato nel caso in cui le copie, su espressa richiesta di parte, vengano rilasciate entro 2 giorni.
L’importo del diritto di copia è aumentato di 10 volte per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Nel settore penale, allo stato, il diritto di copia ed il diritto di certificato possono essere assolti sia in modalità telematica tramite la piattaforma Pago-PA sia in modalità tradizionale mediante contrassegni.
Tabelle diritti di copia:PDF