E' il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge 07.08.1990 n. 241. Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal D.P.R. 12.04.2006 n. 184.
Atto giuridico che consiste nel potere riconosciuto al pubblico ministero di grado superiore di far proprie le attribuzioni normalmente demandate all'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore per il compimento di determinati atti.
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici, ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
E' un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. E' competente a giudicare nel secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.
Le Corti d'Appello sono 26, mentre le Sezioni distaccate di Corte d'Appello sono 3 (Bolzano, Sassari e Taranto).
E' competente a giudicare nel secondo grado di giudizio (giudizio di appello) sulle sentenze pronunciate dalla Corte di Assise in primo grado in relazione a determinate fattispecie di reato individuate dal legislatore. E' composta da giudici togati e da giudici popolari.
Le Corti di Assise di Appello sono presenti nelle 26 Corti d'Appello e nelle 3 Sezioni distaccate di Corte d'Appello.
E' un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. E' composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento delle proprie funzioni i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.
Le Corti di Assise sono presenti in tutti i Tribunali ordinari.
L’art. 87 - comma 11 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere la grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie se il decreto lo dispone espressamente.
E’ il sistema informativo del Casellario europeo, che consente l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri dell'Unione Europea in un formato standard comune a tutti.
ECRIS dà completa attuazione alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 21.04.1959, la quale ha previsto che ciascuno Stato membro, nel condannare un cittadino di altro Stato europeo, informi della condanna il Paese di nazionalità del cittadino stesso.
L’avviso di condanna ha lo scopo di consentire la conservazione presso il casellario giudiziale di nazionalità sia delle condanne nazionali sia di quelle europee, relativamente ai cittadini di quello Stato.
L’autorità giudiziaria di ogni stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all’intero ambito comunitario.
Il sistema consente all’autorità giudiziaria procedente nei confronti di un soggetto di accedere ai seguenti servizi:
- Nei procedimenti penali a carico di un cittadino italiano: accesso alla banca dati ECRIS presso il casellario centrale italiano per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse a carico di quel cittadino dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri interconnessi;
- Nei procedimenti penali a carico di un cittadino europeo: accesso al casellario centrale del Paese di cittadinanza per ottenere il certificato penale europeo che menziona: le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dall’autorità giudiziaria del Paese di cittadinanza; le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri interconnessi e raccolte presso il casellario centrale del Paese di cittadinanza;
Nei procedimenti penali nei confronti di un cittadino extracomunitario: accesso al casellario centrale di ciascun Paese membro interconnesso nel quale si abbia ragione di ritenere che il soggetto abbia avuto dimora negli ultimi cinque anni, per conoscere le sentenze penali di condanna definitive eventualmente emesse nei confronti di quel cittadino dall’autorità giudiziaria del Paese membro interconnesso al cui casellario centrale si sta accedendo.
La normativa italiana, attualmente vigente in materia, prevede che ogni sentenza straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di delibazione (art. 730 c.p.p.), prima di essere inserita nel certificato del casellario, ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane.
Prima del riconoscimento, la documentazione relativa alle sentenze straniere non ha quindi valore certificativo.
La procedura di riconoscimento sarà superata quando l'Italia darà attuazione alle decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea che prevedono il mutuo riconoscimento della sentenze straniere.
Atto simile a una denuncia ma di natura diversa, avente la funzione di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria determinati fatti suscettibili di costituire fattispecie di reato, chiedendo di accertarli e di valutarli.
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato che ospita l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Rete Giudiziaria Europea: L'Azione comune del 29.06.1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, istituisce una Rete Giudiziaria Europea (European Judicial Network), che ha lo scopo di migliorare gli standards qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea attraverso l'istituzione di uno o più punti di contatto a livello nazionale che forniscono informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri.
L’Unità europea di cooperazione giudiziaria, denominata Eurojust, è un organo dell’Unione Europea con sede all’Aia, istituito con decisione del Consiglio Europeo n. 2002/187/GAI del 28.02.2002 allo scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.
Tale decisione è stata recepita ed attuata nell’ordinamento italiano con la L. 14.03.2005 n. 41 che ha provveduto anche a regolare statuto e poteri del Membro Nazionale in rappresentanza dell’Italia.
Eurojust è infatti composta da 27 Membri Nazionali, magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea. Sono designati corrispondenti nazionali di Eurojust le autorità competenti in materia di cooperazione giudiziaria. Esse sono:
- l'Ufficio II della Direzione Generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (autorità centrale);
- la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (ai fini del coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata);
- le Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello (per avviare le procedure di assistenza e cooperazione giudiziaria in ambito territoriale).
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e che hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.
A partire dalla data del 01.05.1995 l'Ufficio del Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione dell'Ufficio del Giudice Conciliatore, che è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dalla data del 01.01.2002.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono assegnate temporaneamente le funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
E' un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.
Il condannato può chiedere all’Ufficio esecuzione penale il rilascio del certificato di espiata pena detentiva, che può servire, ad esempio, per la procedura di riabilitazione o per la chiusura della procedura di interdizione legale durante la pena.
Chi è stato coinvolto in un processo (civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, tributario) per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della L. 24.03.2001 n. 89, meglio conosciuta come “Legge Pinto”, una equa riparazione per ogni anno di durata eccessiva del processo. L’ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla decisione assunta nel caso concreto dalla Corte d'Appello adita. La durata ragionevole del processo è considerata ex lege pari a 3 anni per il primo grado, a 2 anni per il grado di appello e ad 1 anno per il giudizio di cassazione.
Il rito alternativo nell’ambito della giurisdizione penale italiana è nato al fine di snellire i processi e quindi per garantire una procedura processuale più celere. Grazie a tale rito, i processi possono risolversi con un accordo tra pubblica accusa e imputato alla presenza del giudice per le indagini preliminari (GIP).
Esistono vari riti alternativi: il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.
La Magistratura di Sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, di intervenire in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. E' composto da due organi distinti: il Magistrato di Sorveglianza (che è un organo monocratico) ed il Tribunale di Sorveglianza (che è un organo collegiale). Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.
La rogatoria è un istituto del processo, civile e penale. È la richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in un'altra circoscrizione o all’estero, e dunque al di fuori della propria competenza territoriale o della propria giurisdizione, affinché essi vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale).
E' il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice a conclusione della celebrazione del processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).
È uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di Sorveglianza. E' un organo collegiale.
Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto alle decisioni assunte dal Magistrato di Sorveglianza.
La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della Sezione distaccata della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito.
È composto da magistrati in servizio nel distretto di Corte d'Appello o Sezione distaccata di Corte d'Appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
E' il giudice avente competenza in materia sia civile sia penale, che esercita le proprie funzioni nel suo ambito territoriale detto circondario.
Con il D.Lgs. n. 51/1998, che ha abolito il Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori attribuite al Giudice di Pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Per tale motivo, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di Pace.
Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) o in composizione monocratica (giudice singolo).
Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, con lo strumento dell'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e, con lo strumento del ricorso per cassazione, davanti alla Corte di Cassazione per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzioni tra le diverse giurisdizioni (motivi di giurisdizione).
Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di giudice tutelare ed altre specifiche funzioni stabilite dalla legge in materia di volontaria giurisdizione (ovvero in assenza di contenzioso).
Alla data del 01.01.2026 i Tribunali ordinari in funzione sono 145.
Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.
La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della Sezione distaccata della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i Minorenni è composto da un magistrato di Corte d'Appello che lo presiede, da un magistrato di Tribunale e da due componenti non togati (professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica).
Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:
- i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;
- l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;
- la potestà dei genitori, la tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre in relazione ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.
Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.